Art. 4.
(Sessione speciale per gli interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno una volta l'anno, anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alle politiche regionali in materia di ricerca scientifica e tecnologica nonché di sostegno all'innovazione per i settori produttivi di interesse regionale e provinciale.
      2. La sessione speciale di cui al comma 1 verifica, in particolare, la coerenza e le

 

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possibili interazioni relative alla programmazione regionale e definisce gli orientamenti e i contributi per la redazione del PNR di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, con riferimento alle competenze regionali.